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La progettazione segue le regole che sono indicate nel decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che contiene prescrizioni sulla sicurezza degli impianti e che ha sostituito la precedente legge n. 46 del 1990.
L'art. 1 del DM 37/08 indica a quali tipologie di impianti e a quale settore tecnico il decreto si rivolge:
Art. 1 "Ambito di applicazione"
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Un altro articolo del decreto, utile a chiarire l’aspetto obbligatorio della progettazione, è il seguente:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti elettrici per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici destinati agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 metri quadri;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
Quindi in relazione agli articoli citati, possiamo riassumere che:
Il progetto è obbligatorio per qualsiasi destinazione d'uso dell'immobile, che comprende ambienti o strutture di tipo civile, industriale, commerciali o altro, che abbiano una delle seguenti caratteristiche o limiti dimensionali:
• la superficie dell'ambiente maggiore di 200 m2 (400 m2 per locali di singole unità abitative);
• la potenza impegnata superiore a 6 kW;
• utenze alimentate a tensioni maggiori di 1000 V ( ad esempio con cabine elettriche);
Inoltre è obbligatorio se gli ambienti, di ogni genere, sono soggetti a normativa speciale del CEI, cioè:
• adibiti a locali medici;
• soggetti a maggior rischio in caso di incendio;
• soggetti a rischio di esplosione;
E' inoltre obbligatorio anche per impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per edifici maggiori di 200 m3.
Gli impianti elettronici sono sempre progettati quando saranno installati negli immobili i cui impianti elettrici sono soggetti all'obbligatorietà del progetto. Questi possono essere impianti di rivelazione incendi, impianti di allarme antifurto, ecc..
Sono considerati a maggior rischio in caso di incendio o soggetti a rischio di esplosione, e quindi sottoposti a progetto obbligatorio, un gran numero di impianti o ambienti, identificati
dalle norme di Prevenzione Incendi con il Decreto del Ministero dell'lnterno del 16/02/1982 :
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